Le conoscenze richieste nei bandi di concorso per agenti/ufficiali di Polizia Locale si estendono alla materia ambientale. Il concorso per 60 agenti di polizia locale bandito dal Comune di Taranto per esempio, prevede tra le materie oggetto d’esame: “Nozioni sul T.U. Ambientale D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare la disciplina sui rifiuti)”.
In questo articolo analizzeremo gli argomenti più richiesti nei concorsi, in riferimento alla materia ambientale.
Il testo legislativo di riferimento è il D.lgs 152/2006, il testo unico in materia ambientale.
Esso contiene più di 300 articoli ed una molteplicità di allegati. Il legislatore ha racchiuso in un unico testo tutte le disposizioni inerenti all’ambiente.
Troviamo pertanto norme che disciplinano l’impatto ambientale, la difesa del suolo, le acque, la gestione dei rifiuti, tutte le forme di inquinamento dell’aria e dell’acqua, le procedure di smaltimento dei rifiuti, ecc..
Come sancisce l’art. 2, il D.lgs 152/2006 “...ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.”
Per ciò che concerne l’attività di polizia locale, in questo articolo ci concentreremo sulla parte relativa alla gestione dei rifiuti, ossia la parte IV, che di solito, è anche quella più richiesta nei concorsi.
Partiamo dalla nozione di rifiuto data dall’art. 183 che elenca le definizioni contenute nel testo:
Con il termine rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore:
- si disfi;
- abbia l'intenzione di disfarsi;
- abbia l'obbligo di disfarsi.
Stabilito quindi cosa è un rifiuto, passiamo adesso alla classificazione dei rifiuti.
La classica distinzione è quella tra rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base della loro origine e provenienza e, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi sulla base delle relative caratteristiche fisiche.
RIFIUTI URBANI
I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
RIFIUTI SPECIALI
a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis (ovvero purchè non siano classificabili come sottoprodotti);
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) rifiuti da attività commerciali;
f) rifiuti da attività di servizio;
g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
RIFIUTI PERICOLOSI
Sono quelli specificati nell’elenco contenuto nell’allegato D alla parte IV. L’elenco di cui all’allegato D include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti Esso è vincolante. Anche i rifiuti domestici possono essere pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, in quanto deve comunque rientrare nella definizione di cui all’art.183.
DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
L’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque viola i suddetti divieti, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli 255 e 256, ha l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il dirigente o responsabile del servizio che ne ha la competenza in base all’organizzazione dell’ente, dispone con apposita ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e stabilisce il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Se l’abbandono od il deposito di rifiuti su area pubblica o privata riguarda rifiuti pericolosi e/o ingombranti, l’articolo 255 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 300 a euro 3.000 (pagamento in misura ridotta, euro 600,00).
Per contro, nel caso l’abbandono od il deposito riguardino rifiuti pericolosi, l’attuale formulazione dell’art. 255, c.1, T.U.A., prevede testualmente che “... la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.
Da notare che con l’entrata in vigore del d.lgs.152/2006 per questo illecito, come per la quasi totalità di quelli previsti dal T.U.A. medesimo, l’ente competente a ricevere il rapporto e ad emanare la relativa ordinanza ingiunzione è individuato nella provincia, ai sensi dell’articolo 262, rubricato appunto “Competenze e giurisdizione”.
Chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno (art. 255 c.3), per cui si procede con l’invio della comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale.
ILLECITI PENALI
L’articolo 256 del decreto punisce con sanzione penale i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato, su suolo pubblico o privato, rifiuti pericolosi o non pericolosi, ovvero immettono gli stessi in acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
In entrambi i casi si procede con la comunicazione di notizia di reato; la natura pericolosa dei rifiuti determina sempre una pena più grave. L’organo accertatore provvede anche alla comunicazione al sindaco ai fini dell’emanazione dell’ordinanza di rimozione ai sensi dell’articolo 192, comma 3.
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