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ARRESTO E ATTI DA REDIGERE - aggiornato alla "Cartabia"

L’arresto è una misura pre-cautelare adottata dalla polizia giudiziaria per alcuni reati ed in presenza di alcuni presupposti che in questo articolo analizzeremo.

Perché interessa la polizia locale?

Il personale di polizia locale è composto da agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria in funzione dell’art. 55 del c.p.p. e della Legge quadro sull’ordinamento di polizia locale (L. 65/86). Agenti ed ufficiali di polizia locale, in presenza delle circostanze che di seguito analizzeremo, devono procedere all’arresto.


Nei concorsi inoltre, soprattutto nella prova pratica, spesso si richiede di descrivere cosa sia l'arresto. E' possibile inoltre, che nella medesima prova, possano essere richiesti di elencare gli atti e gli adempimenti relativi ad un arresto.

Pensiamo ad esempio, al reato di omicidio stradale commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che prevede l'arresto obbligatorio.


Questa lezione di polizia giudiziaria giudiziaria pertanto è di fondamentale importanza.


Prima di tutto, badiamo bene a non confondere l’arresto (misura pre-cautelare) con l’arresto pena, prevista per le contravvenzioni che sono una categoria di reati.


E’ molto importante conoscere i requisiti per procedere all’arresto e gli atti da redigere. Questo perché l’arresto comporta una privazione di libertà (seppur temporanea) per l’arrestato, operata materialmente dalla polizia giudiziaria e vagliata nella sua legittimità, dall’autorità giudiziaria.

Vi sono due tipi di arresto: l’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo.


ARRESTO OBBLIGATORIO

L’art. 380 c.p.p. disciplina l’arresto obbligatorio. 

Leggiamolo:

“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati. ….”


“3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.”


Facciamo alcune considerazioni sull’arresto obbligatorio:

  • si applica in caso di flagranza di reato (in seguito, descriviamo questo concetto);

  • si applica solo per i delitti e quindi non per le contravvenzioni;

  • si applica solo per i delitti dolosi (consumati e tentati)  e quindi non per i delitti colposi;

  • si applica per i delitti puniti con:

    • l’ergastolo:

    • la reclusione da minimo 5 anni a massimo 20 anni;

  • Si applica anche per i seguenti delitti non colposi consumati o tentati (semplificando molto e senza scendere nei dettagli):

  • delitti contro la personalità dello Stato;

  • delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti;

  • delitto di devastazione e saccheggio;

  • delitti contro l'incolumità pubblica reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

  • delitti di riduzione in schiavitù, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

  • delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

  • delitto di violenza sessuale e delitto di violenza sessuale di gruppo; 

  • delitto di atti sessuali con minorenne;

  • delitto di furto aggravato;

  • delitto di rapina e di estorsione;

  • delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata;

  • delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo;

  • delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ipotesi aggravata);

  • delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;

  • delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete, di tipo mafioso, di carattere militare, ecc..

  • delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso;

  • delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori;

  • delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere;

  • delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;

  • delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato;

  • delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale;

  • delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra.


Le circostanze per procedere all’arresto obbligatorio pertanto sono:

  • la presenza di un delitto come sopra descritto;

  • lo stato di flagranza del reato.


Ma cosa si intende per stato di flagranza?


L’art. 382 c.p.p. lo definisce:

“1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.”


Non sono necessarie ulteriori spiegazioni. Per fare un esempio, immaginiamo una rapina ad un supermercato e l’immediato intervento della polizia che sorprende il rapinatore che magari si dà alla fuga.


AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA RIFORMA "CARTABIA"


Con l'entrata in vigore della c.d. riforma "Cartabia" (D.lvo 150/2022) e dei suoi correttivi, si è creata una situazione per così dire "paradossale": in alcuni reati per i quali, in presenza dei sopra indicati presupposti, è obbligatorio procedere all'arresto del responsabile, la mancata querela entro le 48 ore, comporta la messa in libertà immediata dell'arrestato. E' incombenza degli operatori di polizia giudiziara, come enuncia il 3° comma dell'art. 380 c.p.p., rintracciare la persona offesa dal reato per consentirle di esercitare, anche solo oralmente, il diritto di sporgere querela.


ARRESTO FACOLTATIVO

Leggiamo l’art. 381 c.p.p.:

“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:...”

Al contrario dell’arresto obbligatorio che appunto “obbliga” la polizia giudiziaria a dar seguito alla misura pre-cautelare, per l’arresto facoltativo, si tratta di una facoltà che lascia un un certo margine di discrezionalità alla p.g. Che cosa intendiamo con il termine "discrezionalità"? Ci viene in aiuto il comma 4 dell'art. 381 c.p.p. che indica come presupposti dell'arresto facoltativo la gravità del fatto oppure la pericolosità del soggetto, quest'ultimo elemento desunto dalla sua personalità (ad esempio se ha già precedenti penali specifici) o dalle circostanze del fatto.

Anche nel caso dell'arresto facoltativo, tra i requisiti c’è lo stato di flagranza del reato ma quello che cambia sono i reati.

Facciamo le nostre considerazioni circa l’arresto facoltativo:

  • si applica in caso di flagranza di reato e si applica solo per i delitti e quindi non per le contravvenzioni;

  • si applica per i delitti dolosi puniti con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni;

  • si applica per i delitti colposi puniti con la reclusione non inferiore al massimo a cinque anni;

  • si applica anche per i seguenti delitti:

    • peculato mediante profitto dell'errore altrui:

    • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

    • violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;

    • commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive;

    • corruzione di minorenni;

    • lesione personale (dolosa);

    • violazione di domicilio;

    • furto;

    • danneggiamento aggravato;

    • truffa;

    • appropriazione indebita;

    • offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico;

    • alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

    • [fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso;

    • falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

    • fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali;

    • delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.


“3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà." - Aggiornato dalla c.d. riforma Cartabia


ARRESTO DA PARTE DEL PRIVATO


L’art. 383 c.p.p. recita:

1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”

Il privato cittadino quindi può (e non deve) procedere all’arresto. Gli è richiesto solamente consegnare l’arrestato alla p.g. che redigerà il verbale e gli consegnerà una copia.

 

DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ARRESTO (Art. 386 c.p.p.)


Analizziamo adesso cosa deve fare la polizia giudiziaria quando procede all’arresto di una persona. (anche del fermo, ma lo vedremo in un altro articolo)


Prima di tutto la p.g. ha il dovere di informare immediatamente il pubblico ministero dell’avvenuto arresto. L’attività compiuta sarà descritta nel verbale di arresto che deve essere trasmesso al pubblico ministero entro 24 ore (pena l’inefficacia dell’atto).


Il verbale deve inoltre, contenere:

  • l’eventuale nomina del difensore di fiducia

  • l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato

  • la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale.


La comunicazione scritta deve essere consegnata all’arrestato e redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui viene informato:

  • della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

  • del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

  • del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

  • del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

  • del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

  • del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

  • del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

  • del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

  • del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.


Ricapitoliamo gli adempimenti della polizia giudiziaria, in caso di arresto:

  • dare immediatamente notizia dell’avvenuto arresto al pubblico ministero;

  • consegnare all’arrestato la comunicazione scritta dei diritti dell’arrestato in una lingua che conosce;

  • informare immediatamente dell’avvenuto arresto il difensore di fiducia o d’ufficio;

  • porre l’arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto;

  • avvisare i familiari dell’avvenuto arresto (solo con il consenso dell’arrestato) - art. 387 c.p.p.;

  • Trasmettere il verbale di arresto (contenente l’attività compiuta e le informazioni di cui sopra) entro le 24 ore al pubblico ministero;


Nel caso di arresto di madre di minore, si dovrà informare anche il procuratore presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto. (art. 387-bis).


Porre l’arrestato a disposizione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 386 co. 4 significa condurlo in carcere o agli arresti domiciliari (tranne in alcuni casi del giudizio direttissimo - art. 588 c.p.p.)


Cosa succede dopo?

  • il Pubblico Ministero, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo, richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari (o Giudice del giudizio direttissimo);

  • il GIP, al più presto e comunque entro le 48 ore successive, fissa l’udienza decidendo quindi sulla convalida al più tardi entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione.




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