IL CASO
Effettuate un’ispezione in un esercizio di somministrazione alimenti e bevande aperto al pubblico ed accertate che:
● è in corso un intrattenimento musicale al quale assistono 80 persone sedute a tavolino, intente a consumare, le quali non hanno pagato il biglietto di ingresso;
● il locale non è stato trasformato in una sala di intrattenimento;
● per l’intrattenimento non è stata rilasciata alcuna autorizzazione;
● per le bevande somministrate non risulta esposta la tabella dei prezzi;
● non è pubblicizzato l’orario di apertura prescelto.
Esponete sinteticamente la procedura e redigete gli atti relativi.
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SVOLGIMENTO
La somministrazione alimenti e bevande è normata dalla legge n. 287/1991 che distingue le varie tipologie di esercizi sottoposti a regime di autorizzazione. (oggi SCIA, salvo alcuni casi) La lettera c) dell’art. 5 disciplina l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande che viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
L’assenza del pagamento di un biglietto di ingresso e il fatto che il locale non sia stato trasformato in una sala di intrattenimento, fanno venire meno il requisito dell’imprenditorialità (e quindi propendere per l’occasionalità) dell’attività di intrattenimento musicale, che in caso contrario, sarebbe assoggettata al regime degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.
L’art 180 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. recita: “ I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.”
L’art 8 della legge 287/91 obbliga gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
ILLECITO N.1
Violazione dell’art.180, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, reg. d’es. del T.U.L.P.S. perché quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande non teneva esposta nel locale, in luogo visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi.
SANZIONE PECUNIARIA:
da € 154,00 a € 1032,00 - prevista dall’art.221-bis, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.u.l.p.s. - P.M.R. € 308,00
SANZIONE ACCESSORIA (art.17-quater t.u.l.p.s.):
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eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi - prevista dall’art. 17-quater, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.u.l.p.s.
Atti da redigere
● verbale di ispezione di esercizio pubblico
● verbale di accertata violazione amministrativa (art.17-bis tulps)
● rapporto autorità amministrativa competente (art.17-ter tulps)
● ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione
ILLECITO N.2
Violazione dell’art.8, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n.287 perché quale titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e/o bevande ometteva di rendere noto al pubblico l’orario adottato con l’esposizione di apposito cartello.
SANZIONE PECUNIARIA:
da € 154 a € 1032 - prevista dall’art.10, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n.287
P.M.R. € 308
SANZIONE ACCESSORIA (art.17-quater t.u.l.p.s.):
eventuale sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi - prevista dall’art.10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n.287 e dall’art. 17-quater, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.u.l.p.s.
Atti da redigere:
● verbale di ispezione di esercizio pubblico
● verbale di accertata violazione amministrativa (l.n.287/91)
● rapporto autorità amministrativa competente (art.17-ter tulps)
● ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione
- Vedi anche: "Come scrivere in maniera corretta la prova pratica"
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